Art. 1 - Denominazione
La società consortile, (risultata dalla trasformazione del preesistente consorzio EUROFIDI, classificato tra i "confidi") ha la denominazione: "EUROFIDI - Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi s.c. a r.l.", in forma abbreviata "EUROFIDI s.c a r.l.".
La Società Consortile non ha scopo di lucro.
La Società Consortile non può distribuire utili o avanzi di gestione e di esercizio di qualsiasi genere e sotto
qualsiasi forma alle imprese socie, neppure in caso di scioglimento, ovvero di recesso, esclusione o morte del
socio..
Art. 2 - Sede
La sede della Società Consortile è stabilita in Torino (TO).
Il Consiglio di Amministrazione può istituire uffici e sedi secondarie nel territorio nazionale.
Art. 3 - Oggetto sociale
L'oggetto sociale consiste in prevalenza nell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
Nell'esercizio dell'attività di garanzia possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese socie.
Oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, la Società Consortile potrà altresì svolgere, prevalentemente nei confronti dei soci, le seguenti attività:
a) la prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte;
b) la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, ai sensi dell'art. 47, secondo comma del D.Lg. 1 settembre 1993 n. 385;
c) stipulare contratti con banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie al fine di facilitarne la fruizione, ai sensi dell'art. 47, secondo comma del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
La Società Consortile potrà in via residuale concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, primo comma del D.Lg. 1 settembre 1993 n. 385, compatibilmente con la normativa vigente e nei limiti dalla stessa previsti.
La Società Consortile potrà, altresì, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie, ossia attività accessorie funzionali a una migliore o più efficiente prestazione dell'attività principale: quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria, la informazione, consulenza e assistenza alle imprese socie per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni dei servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse, la gestione degli immobili ad uso funzionale e la prestazione dei servizi di informazione commerciale.
La Società Consortile potrà inoltre compiere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, ivi compresa l'assunzione di garanzie e di partecipazioni in enti o società strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale o che abbiano tra le loro attività quelle previste dal presente articolo 3.
La Società consortile in quanto iscritta nell'Albo degli Intermediari Vigilati previsto dal TUB, può inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi previsti dalla Banca d'Italia e dalla legge quadro sui Confidi n. 326 del 24 novembre 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
Art. 4 - Durata della Società Consortile
La durata della Società Consortile è prevista fino al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile con deliberazione dell'assemblea straordinaria. La proroga di durata della società non da diritto di recesso neppure ai soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione.
Art. 5 - Soci
Possono acquisire la qualità di soci le piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ivi inclusi i liberi professionisti, associazioni e società tra professionisti. Possono altresì acquisire la qualità di soci anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie e gli altri soggetti autorizzati ad acquisire tale qualità in forza della normativa vigente.
Possono altresì acquisire la qualità di soci le imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, a condizione che in tal caso le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'Assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'Assemblea.
I soggetti, diversi da quelli di cui ai commi che precedono, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 partecipavano al fondo consortile di Eurofidi, possono mantenere la loro partecipazione nella Società Consortile.
Nessun socio può acquisire una partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale o inferiore a un valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta), fermi gli effetti di eventuali riduzioni del capitale per perdite.
I soci possono usufruire dei servizi prestati dalla società nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
Art. 6 - Vincoli al trasferimento delle partecipazioni - Ingresso di nuovi soci
Le partecipazioni della Società Consortile non possono essere trasferite a terzi senza il gradimento del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta del socio cedente trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Consiglio di Amministrazione può esprimere un diniego al trasferimento solamente nei seguenti casi:
- nel caso in cui a favore del socio sia stata prestata una garanzia ancora in corso e ciò fino a quando il socio abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società Consortile e quest'ultima sia stata definitivamente liberata dagli enti finanziatori;
- per effetto della cessione solo parziale il socio scenda al di sotto del valore nominale minimo previsto dall'art. 5;
- l'acquirente non abbia le caratteristiche di cui all'art. 5 per acquisire la qualità di socio ovvero per effetto del trasferimento la composizione sociale della Società Consortile non sia più conforme a quanto stabilito dall'art. 5 e dalla normativa applicabile;
- l'acquirente sia soggetto a fallimento, ad altra procedura concorsuale ovvero si trovi in stato di liquidazione;
- il trasferimento contrasti con qualsiasi normativa, di legge o regolamentare, applicabile alla Società Consortile.
In caso di modifica di quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo e comunque nei casi di inserimento o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione non avranno diritto di recesso.
I soci con l'acquisizione o la sottoscrizione della partecipazione si obbligano al rispetto delle norme del presente statuto e delle eventuali ulteriori norme e regolamenti che saranno decisi dalla Società Consortile.
I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società Consortile mediante raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali variazioni della ragione e della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.
Allo scopo di agevolare l'accesso al credito dei soci e, più in generale, delle piccole e medie imprese, la Società Consortile promuove l'ingresso di nuovi soci mediante delibere di aumento di capitale, con o senza sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione dei soci preesistenti anche realizzate mediante delega al Consiglio di Amministrazione e senza che tali aumenti di capitale diano diritto di recesso ai soci preesistenti.
Il nuovo socio dovrà versare il valore nominale della quota sottoscritta e l'eventuale relativo sovrapprezzo. Nel caso di aumento di capitale con diritto di opzione ai soci preesistenti, la comunicazione ai soci dei termini entro i quali deve essere esercitato il diritto di sottoscrizione è comunicato con le medesime modalità con cui è convocata l'Assemblea sociale.
Art. 7 - Ammissione di nuovi soci
Fermo quanto previsto dal precedente art. 6 l'eventuale ammissione di nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.
Art. 8 - Recesso dei soci
Il socio avrà diritto di recedere per una delle ragioni previste dall'art. 2473 cod. civ. o da altre disposizioni del presente statuto o di legge.
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
In caso di recesso il socio avrà diritto esclusivamente al valore nominale delle quote e dell'eventuale sovrapprezzo versato, nella misura in cui non siano stati ridotti da perdite.
Nel caso in cui il socio receda e non abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società Consortile, la Società Consortile tratterrà quanto dovuto al socio recedente per effetto del recesso a compensazione di quanto eventualmente pagato come garante e dei danni subiti e, comunque, a garanzia dell'azione di regresso ai sensi dell'art. 1953 del cod. civ. fino alla definitiva estinzione di tutte le obbligazioni del socio recedente garantite dalla Società Consortile e conseguente scarico delle garanzie rilasciate dalla Società Consortile.
In tutti i casi la liquidazione della partecipazione è adempiuta entro 180 giorni dalla data di effetto della
dichiarazione di recesso fermo il diritto di trattenimento a compensazione e garanzia di cui al precedente comma.
Il rimborso della quota è effettuato di regola mediante riduzione di capitale deliberata dall'Assemblea o, su delega della medesima Assemblea rilasciata con delibera assunta con le maggioranze previste dal secondo comma del successivo articolo 15, dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'art. 2482 cod. civ.
Art. 9 - Esclusione dei soci
Può essere escluso il socio gravemente inadempiente alle obbligazioni derivategli dal presente statuto, dai regolamenti o dai rapporti con i terzi verso i quali la Società Consortile abbia assunto impegni per la Società Consortile stessa o per quel socio. Può altresì essere escluso il socio che abbia perso i requisiti di ammissione o colui nei confronti del quale sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa di fallimento o sia stata avviata la procedura di concordato preventivo o comunque si sia reso inadempiente per debiti garantiti dalla Società Consortile.
La decisione sull'esclusione, assunta dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, è comunicata al socio escluso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è efficace a far data dalla ricezione della raccomandata.
Il socio escluso ha diritto al rimborso della partecipazione nei medesimi termini e modalità previsti nel caso di recesso. Tuttavia qualora l'esclusione sia dovuta ad un grave inadempimento o a qualunque inadempimento dei debiti garantiti dalla Società Consortile e, comunque, qualora il socio escluso non abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società Consortile, quanto dovuto dalla Società Consortile per effetto dell'esclusione potrà essere trattenuto dalla Società Consortile a compensazione di quanto eventualmente pagato come garante e dei danni subiti e, comunque, a garanzia dell'azione di regresso ai sensi dell'art. 1953 del cod. civ. fino alla definitiva estinzione di tutte le obbligazioni del socio escluso garantite dalla Società Consortile e conseguente scarico delle garanzie rilasciate dalla Società Consortile
Art. 10 - Capitale Sociale
Art. 11 - Assemblea dei soci - Costituzione
Le decisioni dei soci sono adottate in Assemblea, secondo le disposizioni che seguono.
L'Assemblea si riunisce presso la sede della Società o nella diversa località indicata nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
I Soci organizzati in forma collettiva partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante, o di altro soggetto delegato a norma delle rispettive disposizioni statutarie.
Possono intervenire all'Assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Dette modalità sono verificate ai sensi del successivo art. 13.
Art. 12 - Assemblea - Rappresentanza
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società Consortile
La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società Consortile.
Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.
Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cento soci.
Art. 13 - Presidenza, segretario e verbale dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente; in mancanza anche dei Vice Presidenti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
Funge da segretario la persona, anche esterna alla società consortile, nominata da chi presiede l'Assemblea.
Spetta al Presidente dell’Assemblea, o chi ne fa le veci, verificarne la regolare costituzione, ammettendo o non ammettendo al voto i soci intervenuti, in base alla documentazione inerente la propria legittimazione da essi depositata, ed escludendo quelli che risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione non ottemperati.
Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale redatto dal segretario. In caso di Assemblea Straordinaria il verbale è redatto da notaio designato da chi presiede l'Assemblea.
Dai verbali assembleari devono risultare tra l’altro:
a) la dichiarazione del Presidente che attesti che ai partecipanti all’Assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l’ammissione al voto;
c) l’indicazione per le singole delibere:
(i) dei nominativi dei partecipanti all’Assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
(ii) dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti.
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine prorogabile dal Consiglio di Amministrazione fino a 180 giorni in presenza di:
- obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.
La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, che può anche essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia, e l'elenco degli argomenti in discussione, da pubblicarsi sul quotidiano Il Sole 24 Ore o di altro quotidiano a diffusione nazionale almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno e il luogo dell'eventuale seconda convocazione. In difetto l'assemblea deve essere riconvocata in seconda convocazione entro trenta giorni dalla prima convocazione, con le medesime modalità e termini della prima convocazione.
Art. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea - Validità
L'Assemblea delibera in prima convocazione con le maggioranze previste dall'art. 2479 bis III comma del Codice Civile e in seconda convocazione con la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta. Per le deliberazioni previste nei numeri 4) e 5) dell'art. 2479 II comma del Codice Civile, e per le deliberazioni di riduzione del capitale conseguenti al recesso e all'esclusione dei soci e di delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di riduzione del capitale per recesso ed esclusione, l'Assemblea delibera in prima convocazione, con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione è richiesta la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea
L'Assemblea dei soci è competente a deliberare sui seguenti argomenti:
a) approvazione del Bilancio;
b) determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione tra il minimo e il massimo previsti dall'articolo seguente, nonché loro nomina;
c) determinazione degli eventuali compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione;
d) nomina del Collegio Sindacale;
e) determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale;
f) approvazione di regolamenti e modifiche agli stessi;
g) nomina del revisore legale o della società di revisione legale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 numero 39;
h) modificazioni del presente Statuto, ivi inclusi gli aumenti di capitale;
i) nomina dei liquidatori e relativi poteri.
Art. 17 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri anche non soci, non inferiore a sette e non superiore a tredici, secondo le determinazioni adottate dall'Assemblea.
Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il giorno precedente la data fissata per l'assemblea, in prima o in seconda convocazione, a pena di decadenza. In caso di assemblea tenuta in seconda convocazione le liste già presentate con riferimento alla prima convocazione saranno considerate valide anche con riferimento all'assemblea tenuta in seconda convocazione.
Ciascun socio può esprimere il suo voto per una sola lista.
I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così di seguito, secondo il numero dei Consiglieri da eleggere.
I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e vengono ordinati in un'unica graduatoria decrescente.
Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Gli amministratori durano in carica non più di tre esercizi e comunque fino alla data di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio dell'ultimo anno in carica e sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione scegliendo, ove possibile, il primo nominativo non eletto della lista cui apparteneva l'amministratore venuto a mancare. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede alla nomina del nuovo amministratore. Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.
I Consiglieri di amministrazione devono avere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e dalle disposizioni di Banca d’Italia applicabili in materia.
I Consiglieri che non sono componenti del Comitato Esecutivo devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:
a) non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con la Società Consortile, con le sue controllate, con i componenti il Comitato esecutivo, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
b) non partecipare a patti parasociali per il controllo della Società Consortile;
c) non essere collegati ai componenti il Comitato esecutivo o ai soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b) dalle attinenze di cui all'art. 2399, comma I, lettera b, cod. civ..
Art. 18 - Presidenza del Consiglio d'Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente ove questi non sia stato nominato dall'Assemblea.
Art. 19 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni volta che questi lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti del Consiglio medesimo.
La convocazione è fatta con raccomandata, telegramma, con telefax o con posta elettronica, con indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata e, per i casi d'urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedire almeno 24(ventiquattro) ore prima.
Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di esponenti aziendali (ossia di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Società Consortile) e di imprese o società da essi controllate o sulle quali siano in grado di esercitare un'influenza notevole (ai fini delle presenti disposizioni si intende per "influenza notevole", il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa, senza averne il controllo), dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione,reso edotto di tale circostanza dall'esponente medesimo, con decisione presa all'unanimità, con l'assenza dell'esponente interessato, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
Resta fermo il rispetto delle disposizioni in materia di interessi degli amministratori dettate dal codice civile.
È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.
Art. 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Ad esso sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante,tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche.
Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni previste dalla normativa per gli intermediari vigilati da Banca d'Italia.
Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, sentito il Collegio Sindacale, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo interno, conferendo loro adeguate deleghe che non ne pregiudichino l'autonomia e approva annualmente il piano di audit predisposto dalla funzione di revisione interna.
Il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e ferma la facoltà di avocazione e di direttiva, può delegare ad un Comitato Esecutivo formato da suoi componenti, a norma dell'art. 21 del presente statuto, le attribuzioni concernenti:
a) la gestione corrente della Società Consortile, intesa come attuazione degli indirizzi da esso deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica;
b) la deliberazione sulle operazioni fidejussorie e di concessione di garanzia e, più in generale, in materia di erogazione del credito (con esclusione delle operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di esponenti aziendali) entro il limite definito dal Consiglio di Amministrazione;
c) l'ammissione di nuovi soci e il gradimento al subingresso dell'acquirente in caso di trasferimento dell'azienda;
d) l'esclusione di soci;
e) altre attribuzioni delegabili per legge.
Il Consiglio può delegare a singoli Consiglieri di volta in volta designati, determinandone gli eventuali compensi, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi, anche altre attribuzioni delegabili per legge.
Restano di competenza esclusiva del Consiglio le seguenti materie:
a) determinazione degli indirizzi generali di gestione e approvazione dei piani strategici e finanziari della Società Consortile;
b) determinazione dell'assetto organizzativo generale della Società Consortile;
c) determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società controllate nonché dei criteri per l'attuazione delle istruzioni delle competenti autorità di vigilanza;
d) le altre materie riservate all'organo con funzione di supervisione strategica dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia.
Gli organi destinatari di deleghe riferiscono al Consiglio di Amministrazione con le modalità fissate da quest'ultimo e in ogni caso con periodicità almeno trimestrale.
Art. 21 - Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da un numero minimo di tre membri ad un massimo di cinque scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
Del Comitato fanno parte di diritto il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, ai quali spetta altresì la carica, rispettivamente di Presidente e Vice Presidenti del Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ed inoltre ogni qualvolta lo richiedano almeno due componenti il Comitato medesimo.
Si applicano il secondo, terzo e quinto comma dell'art. 19.
Il Comitato Esecutivo esercita tutti i poteri che gli siano delegati, nell'ambito delle sue competenze, dal Consiglio di Amministrazione.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono assistere i Sindaci ai sensi dell'art. 2405 cod. civ..
Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero con apposita relazione, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società Consortile e dalle sue controllate. L'informativa, inoltre, è resa in riferimento a tutte le operazioni fidejussorie, di concessione di garanzia e, più in generale, in materia di erogazione del credito, nonché, ferma l'applicazione dell'art. 2475 ter cod. civ., e sulle operazioni su cui gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.
Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri rappresentativi e deliberativi al personale della Società ovvero a Comitati composti anche da personale della Società Consortile. In tale caso le decisioni assunte in tema di prestazioni di garanzie dovranno essere portate a conoscenza, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo. Al Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere resa un'informativa periodica di tutte le decisioni assunte in tema di prestazioni di garanzia.
Art. 22 - Presidente. Attribuzioni
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove le relazioni tra i membri del Consiglio stesso e gli altri organi sociali e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario.
In particolare, il Presidente, nel rispetto della normativa vigente:
a) presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
b) ha individualmente il potere di rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio;
c) convoca il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e, previa delibera consiliare, l'Assemblea;
d) è legittimato a ricevere comunicazioni, notificazioni e pagamenti destinati alla società anche a mezzo di
persone espressamente delegate alla specifica operazione;
e) vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
f) vigila sulle attività delle funzioni di revisione interna.
Art. 23 - Vice Presidenti
Il Consiglio di Amministrazione può nominare fino a due Vice Presidenti.
Questi esercitano individualmente le attribuzioni del Presidente con funzione vicaria, in caso di sua assenza o impedimento, e ogni qualvolta vi siano delegati in via temporanea o permanente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
Art. 24 - Direttore Generale
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale stabilendone le attribuzioni e i compensi.
Il Direttore Generale deve avere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia applicabile in materia.
Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Il Direttore Generale è preposto alla struttura operativa ed esecutiva della Società Consortile.
Sulla base e nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale:
a. ha il potere di proposta in materia di gestione del rischio e del personale; presenta altresì proposte agli
Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate;
b. provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
c. coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
d. per l'espletamento delle proprie funzioni e per l'esercizio dei suoi poteri può conferire procure.
Art. 25 - Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è l'organo con funzioni di controllo, composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea al di fuori dei soci; dovranno altresì essere nominati due supplenti; i sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'ultimo esercizio di carica.
I sindaci sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi, esercita le funzioni di cui agli artt. 2403 e seguenti cod. civ. e i compiti previsti dal D.Lgs. 385/93 e successive modifiche, oltre che dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia applicabile in materia.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.
La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.
Il Collegio Sindacale deve essere sentito dal Consiglio di Amministrazione circa la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo interno, i quali debbono possedere - ciascuno per la propria funzione di riferimento - le specifiche competenze richieste dalla legge e dalla disciplina regolamentare di Banca d'Italia applicabile in materia.
Art. 26 - Revisione Legale dei Conti
La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione, di nomina assembleare, in conformità alla vigente disciplina di legge.
Art. 27 - Esercizio
Gli esercizi consortili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 28 - Liquidazione e scioglimento
Se si verifica una delle cause di scioglimento prevista dalla legge, l'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore che dovrà addivenire alla definizione di tutti i rapporti ancora in corso.
L'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote da rimborsare ai soci è devoluto ad enti che perseguono finalità mutualistiche affini a quelle della Società Consortile su indicazione dell'Assemblea che approva il bilancio di liquidazione.
Art. 29 - Libro Soci
E' istituito un Libro Soci in forma cartacea o su supporto informatico, in cui a cura degli Amministratori sono iscritti tutti i soci della società. L'iscrizione a Libro Soci è presupposto per la partecipazione all'Assemblea e per l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti la partecipazione.
In caso di trasferimento della quota in violazione di quanto previsto nel presente Statuto gli Amministratori non dovranno procedere all'iscrizione a Libro Soci del soggetto cessionario.
Art. 30 - Clausola arbitrale
Tutte le vertenze che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, salvo quelle che prevedano l'intervento del pubblico ministero, che possano sorgere tra i soci, tra di loro o con la Società Consortile o, tra la Società Consortile e amministratori, liquidatori e sindaci (ivi comprese le vertenze con soci receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di far parte della Società Consortile) sono deferite al giudizio di un arbitro nominato dal primo Presidente della Corte d'Appello di Torino.
L'arbitro provvede in via di equità, con lodo inappellabile, senza formalità di procedure.